Esonero obblighi per i Piccoli produttori di vino

by 18. marzo 2011 16.58

 Ecco gli ultimi sviluppi della situazione, dopo aver sollecitato il Consorzio Chianti Classico sulla questione DAA elettronico (vedi anche qui e qui e qui ).

Il Consorzio ammette che ci sono forze come gli autotrasportatori e ditte che nascono come funghi che si oppongono al risolvimento della questione, in quanto hanno tutto l'interesse a far pagare i propri servizi. Anche Paesi produttori di vino concorrenti, la Francia, impedisce che la legge italiana sia rispettata.

Tecnicamente i Piccoli Produttori italiani non sono presenti nel sistema informatico delle dogane europee e molti Paesi, sopratutto chi non ha accisa uguale a zero, non vogliono "forzare" il sistema elettronico per l'inserimento di questi Santi Piccoli Produttori Italiani. Ecco perchè è spesso impossibile sdoganare il vino in questi Paesi, a meno che non si sborsi cento, centocinquanta euro a qualcuno, autotrasportatore o ditta che si vuole, PRIMA DELLA SPEDIZIONE. Nel mio caso essendomi trovato ignaro di questo dovrei far ritornare il vino qui in Italia (Euro 250 + Iva), far emettere da una ditta specializzata un DAA elettronico (Euro 150  + Iva) e rinviare nuovamente in Finlandia. Questo giochino costerebbe in totale 900 euro + Iva (spedizione, ritorno, nuova spedizione e DAA elettronico) più le bestemme, se mi si permette.

Comunque, a seguito della segnalazione del mio caso alla Dogana di Roma del Consorzio Chianti Classico ho ricevuto una interessante risposta della Dr.ssa Lanuzza che dovrebbe permettere la soluzione del problema, ma credo proprio che una vera soluzione sia solo una volontà POLITICA per agevolare tutti i Santi Piccoli Produttori di Vino Italiani. Ecco quanto scrive la Dottoressa:

OGGETTO : Risposta sollecito Helpdesk NCTS - Esonero degli obblighi dettati in materia accise per "piccoli produttori di vino "

Con riferimento a quanto rappresentato dalla nota in oggetto, inerente alla mancata accettazione da parte di un paese comunitario ( Finlandia ) di una partita di vino scortata da documento di accompagnamento cartaceo, si fa presente quanto segue :

Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Accise, approvato con D.Lgs 504/95, gli stabilimenti di produzione di vino con produttività annua media non superiore a 1000 ettolitri, sono dispensati, fintanto che l’accisa in Italia resterà pari a zero, dagli obblighi previsti dalla normativa relativa alla circolazione delle accise. Pertanto, diversamente dalle ditte titolari di deposito fiscale le quali, dal 1 -1- 2011, devono emettere i DAA esclusivamente in forma telematica (e- AD), nei trasferimenti intracomunitari possono spedire in regime sospensivo a soggetti abilitati, muniti di codice accisa, utilizzando il Documento Agricolo previsto dal regolamento CE 436/2009.

Con circolare, n 1412/2004 è stato pubblicato l’elenco dei 25 Paesi del’Unione Europea che riconoscono ai piccoli produttori di vino l’esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 118/98. L’elenco degli Stati che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che per le spedizioni di vino che giungono da tali paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo. ( Documento Agricolo – Allegato III del Regolamento 884/2001 ). Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale consentite ai piccoli produttori dal citato art 40 della direttiva 118/98 CEE saranno, ovviamente, accompagnati da DAA o da DAS secondo le disposizioni dettate in materia di accise.

Pertanto, per i trasferimenti intracomunitari,i piccoli produttori di vino, di cui all’art.37 del T.U. accise, possono continuare ad avvalersi del documento cartaceo

2

previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE.

Ai fini del richiesto intervento,ove ancora sussista la problematica dopo le precisazioni di cui sopra,si renderebbe necessario acquisire il dettaglio del movimento non andato a buon fine.

Ulteriori problematiche dovranno, comunque, essere trasmesse per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

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Commenti

18/03/2011 22.36.56 #

Non capisco come la risposta della Dr.ssa Lanuzza ti aiuta a risolvere il poblema?

Certo dice che hai raggione..... e tu che fai alleghi questa lettera al tuo Documento Agricolo quando spedisci e speri che il doganiere di turno legga l'italiano e si fidi di una lettera con un po di numeri di legge antecedente a quella alla quale i suoi superiori li hanno detto di far riferimento?

A me NON sta bene che tutti ci dicano che "abbiamo raggione" e nella CEE tutti devono riconoscere e patati e patata.... a me interessa la realtà!!  in quel caso in particolare, la realtà è che certi paesi non lo sanno, e non posso essere io farglielo capire a questi paesi!

antoine | Rispondi

19/03/2011 9.36.50 #

Antoine, sono perfettamente daccordo. Sembra dal tono della lettera che chi ha problemi potrà rivolgersi direttamente alla dogana competente per interventi diretti (fino a che il problema non sarà risolto alla radice), presentando la documentazione. Staremo a vedere...

Paolo Cianferoni | Rispondi

19/03/2011 17.40.39 #

Ci ho provato, e il cliente francese è andato alla sua dogana di competenza dove per fortuna un impiegata parla l'italiano, dunque hanno avuto questi articoli di legge del 2001/2004/2009 e che ne so ancora, ma loro rispondono che fanno ormai riferimento alla legge che è in applicazione dal 1/1/11 .
Avranno pure torto, ma nemeno il consorzio potrà convincerli che hanno torto.
DEVE PER FORZA ESSERE  qualcuno della loro gherarchia, mi sembra anche logico!!!

E chi si muove per far muovere i capi delle dogane Francesi, Finlandesi e altre ancora. ?

antoine | Rispondi

19/03/2011 19.20.02 #

Ci vuole un'interrogazione parlamentare... ;)

Paolo Cianferoni | Rispondi

19/03/2011 9.54.05 #

Forse bisognerebbe scrivere direttamente all'ufficio delle Dogane territorialmente competente, tramite il Consorzio del Chianti Classico (in inglese), specificando "il dettaglio del movimento non andato a buon fine",nonostante l'esonero previsto, inviando per conoscenza copia alla Dott.ssa Lanuzza dell'ufficio Dogana di Roma e chiedendo l'immediata risoluzione del caso. Boh!
Bravo Paolo, fare circolare informazioni come questa è utile (e spero magari ti faccia smaltire un po' di incazzatura... che non fai mai bene).
Tienici informati sugli sviluppi.In bocca al lupo
Ciao

Cristiano | Rispondi

19/03/2011 15.17.28 #

Grazie Paolo per il tuo prodigarti.
Quaesta cosa sarà sicuramente utile a noi piccoli produttori perchè almeno sapremo in un futuro (spero piùche prossimo) come comportarci.
Ciao e a presto.

Gabriele Succi | Rispondi

23/03/2011 18.44.03 #

www.agenziadogane.gov.it/.../lista_paesi_ue.pdf

Gianni | Rispondi

23/03/2011 19.10.08 #

Grazie Gianni, ma noi produttori si deve andare in vigna a lavorare oppure si deve fare gli avvocati? Voi come Cia, come il Consorzio, come tutti, non potevate diffondere queste informazioni? Come facciamo NOI a sapere, lo possiamo sapere solo e sempre sulle nostre spalle?

Paolo Cianferoni | Rispondi

30/03/2011 0.44.07 #

Novità di oggi 29/03/2011: pare che dalla C.E. debba essere emanato un documento  che chiarisce PER TUTTI i paesi membri che il regime del piccolo produttore debba essere NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTO , adeguandosi a quanto previsto dasl regolamento C.E. in quanto, diversamente, sarebbe disattesa una normativa vincolante.
Appena ne verrò in possesso ve lo invierò. (fonte CIA Nazionale Dipartimento Sviluppo Agroalimentare  e Territorio Via Mariano Fortuny, 20 00196 Roma)

gianni | Rispondi

10/05/2011 0.15.58 #

@ Paolo:
ci sono novità di aggiornamento riguardo all'esonero dei piccoli produttori dall'emettere il DAA telematico?

Giuseppe Parrilla | Rispondi

10/05/2011 7.22.28 #

Che io sappia, no. A livello CE doveva esserci un sollecito rivolto alle dogane per ribadire l'esenzione dei piccoli produttori all'emissione del DAA elettronico. Dovrebbe essere già stato fatto...
Consiglio di prestare attenzione per le esportazioni verso Paesi con accisa diversa da 0 e specificare sempre in bolla di accompagnamento DOCO e nella fattura "Si dichiara di essere Piccolo produttore e di avvalersi del documento cartaceo previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE,   in esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 2008/118/EC of then council of 16 December 2008."

Paolo Cianferoni | Rispondi

13/04/2012 16.07.49 #

Proprio oggi navigavo su internet per cercare informazioni riguardo l'esonero del piccolo produttore ad emettere DAA telematico, e mi sono imbattuta in questi interessanti commenti. Un mio cliente (piccolo distributore in Germania) ha organizzato un groupage di vini alla mia azienda: perciò  altri 3 produttori hanno portato insieme ai cartoni, anche i documenti: ed ognuno  ne aveva fatto uno diverso dall'altro.
Il bello è che poi se interpelli il tuo commercialista ti dice una cosa, le associazioni di categoria (CIA, Coldiretti, etc.) un'altra, l'Agenzia delle Dogane (UTF) un altra ancora, insomma su questo argomento regna il caos più completo.
Tutto sommato è più facile fare transazioni con Paesi fuori UE: questo mi sembra veramente assurdo!

Patrizia | Rispondi

14/04/2012 18.17.50 #

Ieri mi è arrivata questa importante mail dalla FIVI (alla quale sono iscritto) a riguardo della norma sulla registrazione della solforosa nel vino:

"...la misura inserita in extremis nella OCM 2008, su pressione dei paesi Nord Europei, che obbligava alla registrazione della SO2 utilizzata, è stata finalmente abolita!

La FIVI attraverso la CEVI (Confederation Europeenne des Vignerons Indipendentes) si batteva da tempo perché questo avvenisse in quanto totalmente insensata.
E così il nuovo regolamento utilizza le esatte parole scritte nella nostra opposizione:
"(...) per ridurre i carichi amministrativi si conviene di sopprimere l'obbligo di indicazione nei registri dei quantitativi di SO2, in quanto l'aggiunta si ripete nelle diverse tappe della produzione del vino ed il valore finale non ha nessuna relazione con la quantità aggiunta."

Questo regolamento entrerà in vigore 3 giorni dopo l'uscita sulla gazzetta ufficiale, il 16 Aprile 2012.

Qui sotto il link per accedere al documento completo:

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:103:0021:0037:FRTongDF

Un saluto piovoso.

Gabriele

Gabriele Succi | Rispondi

15/04/2012 11.16.55 #

Grande Gabriele,
purtroppo le notizie riguardanti gli obblighi che dobbiamo sostenere, arrivano per lo più attraverso comunicazioni casuali e interpersonali. Questa volta però hai riportato una bella notizia e tutti i lettori di questo Blog te ne dono grati, ne sono certo!

Paolo Cianferoni | Rispondi

14/04/2012 18.19.56 #

Aggiungo che, non so perchè, nel link è venuta la faccina con la linguaccia...
...al posto di essa, dovete digitare "duepuntiP"; scrivo così se no ritorna la linguaccia...
Smile

Gabriele Succi | Rispondi

14/04/2012 21.13.52 #

..forse il tutto merita una gran linguaccia...lasciateci fare il vino e le scartoffie mettetevele.... nei palazzoni  di vetro di bruxelles...con l'augurio che non vi arrivi più x un po' lo stipendio causa crisi che ha colpito gli imprenditori anche e soprattutto distolti dai vostri regolamenti e controregolamenti!

mario | Rispondi

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L'autore

Paolo Cianferoni è Coltivatore Diretto a Caparsa a Radda in Chianti dal 1982 con la sua compagna Gianna. Paolo ha un carattere impulsivo e ama profondamente la natura, le vigne e il vino. Il sito Web di Caparsa è www.caparsa.it oppure scrivi: caparsa@caparsa.it

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