Considerazioni sulle Commissioni di Assaggio vino Chianti Classico

Le commissioni di assaggio della Denominazione Chianti Classico si riuniscono per valutare i vini per il rilascio dell’idoneità. Esistono tre tipologie di vini Chianti Classico che devono essere giudicati da 6 persone e un presidente (Valoritalia), prima di essere messe in commercio o per essere acquistate da commercianti: Base, Riserva, Gran Selezione.

Spesso accade che vini presentati da piccole aziende di territorio, note e molto rappresentative, si vedano respingere i campioni per motivazioni come “scarico di colore”, “esile”, “odore non netto”, “sapore di brettanomiceto”, e altro.

Mi domando se questi commissari, che ricevono senza dubbio il “gettone di presenza”, siano sufficientemente qualificati per riconoscere i vini dal punto di vista territoriale e non solo tecnico. Senza dubbio ci sono professionisti seri e competenti, ma il rischio che alcuni cerchino di trovare un momento di gloria e competenza è forte.

Oppure, come avviene alla luce degli eventi di cronaca attuale, come è possibile essere completamente sereni sul fatto che ci possa essere equità e non un, anche occasionale, pilotamento dei poteri forti in Valoritalia (Qui le 32 sedi sparse in Italia) società di controllo su autorizzazione del MIPAAF  sui vini Do e IG? Guardandoci cosa succede intorno non ci sarebbe da stupirsi, come i romani non si sono stupiti di quanto accade nella loro Città.

11 pensieri riguardo “Considerazioni sulle Commissioni di Assaggio vino Chianti Classico”

  1. Hahaha.. Ma tu credi che le commissioni di degustazione siano questi oscuri concili pilotati da forze potenti? Ti assicuro che guardi troppi film Paolo. O giudizi sono davvero molto più elementari e basilarindinqianto non pensi. Sarebbe davvero interessante far assistere un pubblico ad una degustazione e poi magari sottoporre il campione anche a chi ha assistito. Ne verrebbero fuori davvero delle belle … Sono convinto

  2. Sono contento di ricevere questo commento Gianni, per spazzare via qualsiasi dubbio.

    Ma concedimi questo commento. Se il futuro, come tutti ormai sostengono, è il territorio di origine, garantito, dovrebbe essere il mercato a premiare o a penalizzare. E’ evidente che in commissione vanno vini appena assemblati che poi in bottiglia prenderanno strade impensabili, di eleganza, di profumi, che solo dopo alcuni mesi o addirittura anni escono fuori. Solo chi conosce profondamente il territorio è in grado forse di giudicare. Dispiace però osservare che vini come Le Trame o il Petresco, tanto per citarne alcuni, siano andati fuori della denominazione a causa di incompetenze.

    Per rispondere alla seconda domanda: ho cinque figlioli da seguire, la vigna, il vino, le vendite… dove diavolo potrei trovare il tempo per partecipare? E poi io di vino non ci capisco molto.

  3. io non ho dubbi c’è un incompetenza terribile nel giudicare i vini sul piano "edonistico".
    Ossia aprezzare piccoli difetti (chiamiamoli pure per nome difetti!) ma che portano piacere una leggera ossidazione, una leggera riduzione etc che nella struttura di quel vino viene percepita come buono!
    Si trovano in commercio vini terribili che non hanno "diffetti", succede ogni anno di avere turisti che passano e dicono ma come è possibile che quel vino "pinco palino" che ho bevuto ieri sia venduto come Chianti Classico… e tu devi solo stare zitto o quasi!!!

    Non credo ci siano soluzioni a questa situazione, almeno io non riesco a pensarne una, se non la semplice abbolizione delle commisssioni, la vera commissione alla fine è il mercato.

  4. Si Antoine, credo anch’io che l’unica soluzione potrebbe essere l’abolizione delle commissioni.
    Però, fammi dire che in ogni decisioni ci sono i pro e i contro…
    Ad esempio, quando l’Assemblea del Consorzio Chianti Classico ha ratificato la decisione di certificare tutto il Chianti Classico anche quello "Atto a Divenire Chianti Classico" per la vendita sfuso, non sono state valutate appieno le implicazioni negative, come la burocrazia necessaria e, appunto, passare le commissioni di assaggio che spesso non riescono a interpretare i "piccoli-buoni difetti", come dici te.
    Oggi in molti si stanno ricredendo.

  5. Vorrei chiarire che i giudizi espressi nelle commissioni non sono in assoluto "elementari o basilari" ma lo sono rispetto a quanto mi pare di percepire nelle affermazioni che spesso sento da parte di chi pensa che vi siano chissà quali filosofie o trame oscure. Una commissione di degustazione non deve ricercare particolari sentori/profumi/aromi/retrogusti tipici di questo o quel produttore (i cui clienti magari apprezzano pure!) ma valutare solamente la rispondenza al disciplinare (scritti sempre a maglie ampie) e la presenza/assenza di difetti riconosciuti come tali.
    Il livello di percezione dei "piccoli difetti" come li definisci tu è sempre tarato su parametri abbastanza elevati. Ovvero un vino per essere rivedibile o peggio respinto deve avere difetti evidenti, ossidazioni marcate, puzze percepibili e non certo sfumature riconoscibili solo dai nasi più quotati.
    Io trovo contraddittorio affermare che qualche vino particolare è stato bocciato e poi affermare che in commercio si trovano vini schifosi non degni di essere chiamati Chianti ed ancora pensare di abolire le commissioni…. Credo che i giudizi siano comunque soggetti a critiche più o meno giuste ma non certo che le commissioni possano essere indirizzate o peggio pilotate da chissà chi. Senza offesa, ma talvolta penso invece che "Ogni scarrafone è bello a mamma soja"
    Qui trovate la delibera della regione con i nomi dei degustatori: http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni/Files/464/DGRT%5F1251%2Epdf

  6. Caro Gianni, non so quale esperienza hai delle commissioni, ne quali informazioni… ma in un arco temporale relativamente corto 1 anno e qualche mese circa, è successo qualche volta che vini che hanno avuto giudizi sopra i 90 punti in riviste di settore sono stati rivedibili poi bocciati.

    Quello che dici "Ovvero un vino per essere rivedibile o peggio respinto deve avere difetti evidenti, ossidazioni marcate, puzze percepibili e non certo sfumature riconoscibili solo dai nasi più quotati."
    è purtroppo un errore non è cosi!

    Paolo sono d’accordo con te che bisogna pensarci bene, dico solo che non riexco ad immaginare una situazione itelligente con quei sistemi. Per quanto riguardfa lo sfuso mi sento abbastanza tranquillo con la mia coscienza, sono sempre stato contrario, con gli stessi argomenti che ora fanno ricredere tanta gente… Mi dispiace parecchio aver avuto raggione a dire il vero!!!

  7. La questione è aperta e complessa. Per esempio: i corsi per diventare esaminatori esistono? Se sì, quante ore devono fare? Perchè se anch’io dovrò fare 18 ore di corso da trattorista (dopo 45 anni che faccio il trattorista), mi sembrano due pesi e due misure.
    Ieri un addetto ai lavori mi ha detto che le commissioni approvano con più facilità vini standard, piuttosto che vini più difficili che poi magari si beccano 90 punti sulle riviste specializzate. Per cui viene spontaneo il pensiero che gli esaminatori siano all’acqua di rosa e che i vini costruiti su base tecnologica riescono ad essere approvati con più facilità, mentre vini più naturali e strettamente territoriali no. Se è vero questo, non sarebbe per lo meno meglio istruire in profondità gli esaminatori?
    Gianni, tu hai fatto il corso? Oppure chiunque ci può andare, o… che cosa?

  8. comunque:

    Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti

    1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l’”Elenco dei tecnici degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori”. Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della relativa
    Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni.

    2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio

    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti agli Elenchi dei “tecnici degustatori” e degli “esperti degustatori” tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d’ufficio negli elenchi di cui al comma 1.

    4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

    a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

    – diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

    – diploma di enologo;

    – diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

    – diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

    – titoli equipollenti conseguiti all’estero;

    b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell’attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC con l’indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale.

    5. Nella domanda i richiedenti dichiarano:

    a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;

    b) i titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, con l’esatta indicazione della data e dell’istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.

    6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l’effettivo svolgimento dell’attività per il periodo minimo prescritto.

    7.Per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

    a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

    b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.

    8. Per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.

    Come vedete molti dei "tecnici degustatori” e l’”esperti degustatori” sono addetti ai lavori…. spesso enologi e enotecnici consulenti di aziende.
    Per l’olio è prevista la formazione di un panel, ma per il vino molti "tecnici degustatori” e ’”esperti degustatori” si oppongono fieramente!

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