Esonero obblighi per i Piccoli produttori di vino

 Ecco gli ultimi sviluppi della situazione, dopo aver sollecitato il Consorzio Chianti Classico sulla questione DAA elettronico (vedi anche qui e qui e qui ).

Il Consorzio ammette che ci sono forze come gli autotrasportatori e ditte che nascono come funghi che si oppongono al risolvimento della questione, in quanto hanno tutto l’interesse a far pagare i propri servizi. Anche Paesi produttori di vino concorrenti, la Francia, impedisce che la legge italiana sia rispettata.

Tecnicamente i Piccoli Produttori italiani non sono presenti nel sistema informatico delle dogane europee e molti Paesi, sopratutto chi non ha accisa uguale a zero, non vogliono “forzare” il sistema elettronico per l’inserimento di questi Santi Piccoli Produttori Italiani. Ecco perchè è spesso impossibile sdoganare il vino in questi Paesi, a meno che non si sborsi cento, centocinquanta euro a qualcuno, autotrasportatore o ditta che si vuole, PRIMA DELLA SPEDIZIONE. Nel mio caso essendomi trovato ignaro di questo dovrei far ritornare il vino qui in Italia (Euro 250 + Iva), far emettere da una ditta specializzata un DAA elettronico (Euro 150  + Iva) e rinviare nuovamente in Finlandia. Questo giochino costerebbe in totale 900 euro + Iva (spedizione, ritorno, nuova spedizione e DAA elettronico) più le bestemme, se mi si permette.

Comunque, a seguito della segnalazione del mio caso alla Dogana di Roma del Consorzio Chianti Classico ho ricevuto una interessante risposta della Dr.ssa Lanuzza che dovrebbe permettere la soluzione del problema, ma credo proprio che una vera soluzione sia solo una volontà POLITICA per agevolare tutti i Santi Piccoli Produttori di Vino Italiani. Ecco quanto scrive la Dottoressa:

OGGETTO : Risposta sollecito Helpdesk NCTS – Esonero degli obblighi dettati in materia accise per “piccoli produttori di vino ”

Con riferimento a quanto rappresentato dalla nota in oggetto, inerente alla mancata accettazione da parte di un paese comunitario ( Finlandia ) di una partita di vino scortata da documento di accompagnamento cartaceo, si fa presente quanto segue :

Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Accise, approvato con D.Lgs 504/95, gli stabilimenti di produzione di vino con produttività annua media non superiore a 1000 ettolitri, sono dispensati, fintanto che l’accisa in Italia resterà pari a zero, dagli obblighi previsti dalla normativa relativa alla circolazione delle accise. Pertanto, diversamente dalle ditte titolari di deposito fiscale le quali, dal 1 -1- 2011, devono emettere i DAA esclusivamente in forma telematica (e- AD), nei trasferimenti intracomunitari possono spedire in regime sospensivo a soggetti abilitati, muniti di codice accisa, utilizzando il Documento Agricolo previsto dal regolamento CE 436/2009.

Con circolare, n 1412/2004 è stato pubblicato l’elenco dei 25 Paesi del’Unione Europea che riconoscono ai piccoli produttori di vino l’esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 118/98. L’elenco degli Stati che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che per le spedizioni di vino che giungono da tali paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo. ( Documento Agricolo – Allegato III del Regolamento 884/2001 ). Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale consentite ai piccoli produttori dal citato art 40 della direttiva 118/98 CEE saranno, ovviamente, accompagnati da DAA o da DAS secondo le disposizioni dettate in materia di accise.

Pertanto, per i trasferimenti intracomunitari,i piccoli produttori di vino, di cui all’art.37 del T.U. accise, possono continuare ad avvalersi del documento cartaceo

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previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE.

Ai fini del richiesto intervento,ove ancora sussista la problematica dopo le precisazioni di cui sopra,si renderebbe necessario acquisire il dettaglio del movimento non andato a buon fine.

Ulteriori problematiche dovranno, comunque, essere trasmesse per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

26 pensieri riguardo “Esonero obblighi per i Piccoli produttori di vino”

  1. Non capisco come la risposta della Dr.ssa Lanuzza ti aiuta a risolvere il poblema?

    Certo dice che hai raggione….. e tu che fai alleghi questa lettera al tuo Documento Agricolo quando spedisci e speri che il doganiere di turno legga l’italiano e si fidi di una lettera con un po di numeri di legge antecedente a quella alla quale i suoi superiori li hanno detto di far riferimento?

    A me NON sta bene che tutti ci dicano che "abbiamo raggione" e nella CEE tutti devono riconoscere e patati e patata…. a me interessa la realtà!! in quel caso in particolare, la realtà è che certi paesi non lo sanno, e non posso essere io farglielo capire a questi paesi!

  2. Antoine, sono perfettamente daccordo. Sembra dal tono della lettera che chi ha problemi potrà rivolgersi direttamente alla dogana competente per interventi diretti (fino a che il problema non sarà risolto alla radice), presentando la documentazione. Staremo a vedere…

  3. Forse bisognerebbe scrivere direttamente all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, tramite il Consorzio del Chianti Classico (in inglese), specificando "il dettaglio del movimento non andato a buon fine",nonostante l’esonero previsto, inviando per conoscenza copia alla Dott.ssa Lanuzza dell’ufficio Dogana di Roma e chiedendo l’immediata risoluzione del caso. Boh!
    Bravo Paolo, fare circolare informazioni come questa è utile (e spero magari ti faccia smaltire un po’ di incazzatura… che non fai mai bene).
    Tienici informati sugli sviluppi.In bocca al lupo
    Ciao

  4. Grazie Paolo per il tuo prodigarti.
    Quaesta cosa sarà sicuramente utile a noi piccoli produttori perchè almeno sapremo in un futuro (spero piùche prossimo) come comportarci.
    Ciao e a presto.

  5. Ci ho provato, e il cliente francese è andato alla sua dogana di competenza dove per fortuna un impiegata parla l’italiano, dunque hanno avuto questi articoli di legge del 2001/2004/2009 e che ne so ancora, ma loro rispondono che fanno ormai riferimento alla legge che è in applicazione dal 1/1/11 .
    Avranno pure torto, ma nemeno il consorzio potrà convincerli che hanno torto.
    DEVE PER FORZA ESSERE qualcuno della loro gherarchia, mi sembra anche logico!!!

    E chi si muove per far muovere i capi delle dogane Francesi, Finlandesi e altre ancora. ?

  6. Grazie Gianni, ma noi produttori si deve andare in vigna a lavorare oppure si deve fare gli avvocati? Voi come Cia, come il Consorzio, come tutti, non potevate diffondere queste informazioni? Come facciamo NOI a sapere, lo possiamo sapere solo e sempre sulle nostre spalle?

  7. Novità di oggi 29/03/2011: pare che dalla C.E. debba essere emanato un documento che chiarisce PER TUTTI i paesi membri che il regime del piccolo produttore debba essere NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTO , adeguandosi a quanto previsto dasl regolamento C.E. in quanto, diversamente, sarebbe disattesa una normativa vincolante.
    Appena ne verrò in possesso ve lo invierò. (fonte CIA Nazionale Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio Via Mariano Fortuny, 20 00196 Roma)

  8. Che io sappia, no. A livello CE doveva esserci un sollecito rivolto alle dogane per ribadire l’esenzione dei piccoli produttori all’emissione del DAA elettronico. Dovrebbe essere già stato fatto…
    Consiglio di prestare attenzione per le esportazioni verso Paesi con accisa diversa da 0 e specificare sempre in bolla di accompagnamento DOCO e nella fattura "Si dichiara di essere Piccolo produttore e di avvalersi del documento cartaceo previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE, in esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 2008/118/EC of then council of 16 December 2008."

  9. Proprio oggi navigavo su internet per cercare informazioni riguardo l’esonero del piccolo produttore ad emettere DAA telematico, e mi sono imbattuta in questi interessanti commenti. Un mio cliente (piccolo distributore in Germania) ha organizzato un groupage di vini alla mia azienda: perciò altri 3 produttori hanno portato insieme ai cartoni, anche i documenti: ed ognuno ne aveva fatto uno diverso dall’altro.
    Il bello è che poi se interpelli il tuo commercialista ti dice una cosa, le associazioni di categoria (CIA, Coldiretti, etc.) un’altra, l’Agenzia delle Dogane (UTF) un altra ancora, insomma su questo argomento regna il caos più completo.
    Tutto sommato è più facile fare transazioni con Paesi fuori UE: questo mi sembra veramente assurdo!

  10. Ieri mi è arrivata questa importante mail dalla FIVI (alla quale sono iscritto) a riguardo della norma sulla registrazione della solforosa nel vino:

    "…la misura inserita in extremis nella OCM 2008, su pressione dei paesi Nord Europei, che obbligava alla registrazione della SO2 utilizzata, è stata finalmente abolita!

    La FIVI attraverso la CEVI (Confederation Europeenne des Vignerons Indipendentes) si batteva da tempo perché questo avvenisse in quanto totalmente insensata.
    E così il nuovo regolamento utilizza le esatte parole scritte nella nostra opposizione:
    "(…) per ridurre i carichi amministrativi si conviene di sopprimere l’obbligo di indicazione nei registri dei quantitativi di SO2, in quanto l’aggiunta si ripete nelle diverse tappe della produzione del vino ed il valore finale non ha nessuna relazione con la quantità aggiunta."

    Questo regolamento entrerà in vigore 3 giorni dopo l’uscita sulla gazzetta ufficiale, il 16 Aprile 2012.

    Qui sotto il link per accedere al documento completo:

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:103:0021:0037:FR:PDF

    Un saluto piovoso.

    Gabriele

  11. Aggiungo che, non so perchè, nel link è venuta la faccina con la linguaccia…
    …al posto di essa, dovete digitare "duepuntiP"; scrivo così se no ritorna la linguaccia…
    🙂

  12. ..forse il tutto merita una gran linguaccia…lasciateci fare il vino e le scartoffie mettetevele…. nei palazzoni di vetro di bruxelles…con l’augurio che non vi arrivi più x un po’ lo stipendio causa crisi che ha colpito gli imprenditori anche e soprattutto distolti dai vostri regolamenti e controregolamenti!

  13. Grande Gabriele,
    purtroppo le notizie riguardanti gli obblighi che dobbiamo sostenere, arrivano per lo più attraverso comunicazioni casuali e interpersonali. Questa volta però hai riportato una bella notizia e tutti i lettori di questo Blog te ne dono grati, ne sono certo!

  14. Non vorrei crearvi preoccupazioni, ma il regolamento citato da Gabriele, non è proprio simpatico simpatico…. è vero che abolisce l’obbligo della annotazione delle solfitazioni, ma introduce altre cosette che proprio semplici non lo sono: esiste una Circolare interpretativa dell’ICQRF, concernente il Reg. (UE) n. 314/2012, il quale modifica il Reg. 436/09 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento.

    Rifacendosi a tale circolare dell’Ispettorato, ricapitoliamo gli elementi più importanti contenuti nel nuovo Regolamento.

    Fino all’emanazione delle nuove norme nazionali applicative, e comunque fino al 1° Agosto 2013, per la circolazione in ambito comunitario dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, nonché per la circolazione sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli allo stato sfuso e confezionato, rimane consentito l’utilizzo dei documenti di accompagnamento vitivinicoli prodotti in conformità al DM 768/94 e al DM 14 Aprile 1999.

    Per i prodotti vitivinicoli spediti verso un Paese Terzo, dal 1° Gennaio 2013 saranno riconosciuti come documenti di accompagnamento esclusivamente gli e-AD e i documenti emessi con procedura di riserva.

    Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli sfusi (inteso per sfuso il prodotto contenuto in recipienti di capacità maggiore ai 60 litri), il Regolamento stabilisce (art. 29) che la trasmissione della copia del documento di trasporto debba avvenire non più entro il giorno lavorativo successivo, bensì entro il momento della partenza del mezzo di trasporto.
    Tuttavia gli Stati Membri possono anche derogare a tale scadenza, ed in particolare nella circolare l’ICQRF stabilisce che la trasmissione debba continuare ad avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo, almeno nelle more dell’emanazione delle norme applicative nazionali.

    Tale comunicazione, tuttavia, deve riguardare non più solo i vini destinati a divenire DOP, ma anche i vini atti a divenire IGP, o destinati ad essere trasformati in vino varietale o di annata, nonché quelli destinati ad essere condizionati e commercializzati come tali.

    Dal 1° Gennaio 2013, il documento di accompagnamento varrà quale attestato di DOP o IGP o quale certificazione dell’annata di raccolta o della varietà di vite.

    È stato eliminato l’obbligo di registrazione dell’aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di potassio.

    A seguito di un quesito della Coldiretti sulla circolare esplicativa dell’ICQRF n. 6233, l’Ispettorato ha emanato una nuova circolare: sostanzialmente si conferma la disposizione secondo cui il nuovo adempimento, consistente nella trasmissione di copia del documento di accompagnamento all’autorità territorialmente competente per tutti i prodotti vitivinicoli (DOP, IGP, vino varietale o di annata, o destinato ad essere condizionato per essere commercializzato come tale), riguarda tutti i trasporti dei vini, in qualsiasi stadio della trasformazione si trovino, e indipendentemente dalla destinazione diretta o indiretta al condizionamento.

    Vi è inoltre una precisazione relativa alla tenuta di conti distinti nei registri di cantina tra vini varietali e prodotti destinati ad essere trasformati in tali vini (a prescindere se siano poi condizionati o meno).

  15. Sono un piccolo produttore di vino,dovrei spedire 600 bottiglie in Germania,qualcuno mi sa dire cosa devo fare?
    Grazie

  16. per la Germania non ci sono particolari problemi, in quanto l’accisa è uguale a 0.
    Scrivi su fattura e bolla cartacea DOCO:
    "Si dichiara di essere Piccolo produttore e di avvalersi del documento cartaceo previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE, in esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 2008/118/EC of then council of 16 December 2008."

  17. Vorrei sapere di questa legge idiota che hanno fatto anche i nostri politici per quando riguarda la comunità europea sull’articolo 37 per tutelare i piccoli produttori di vino, quando ogni volta spediamo pochi cartoni di vino sia in Belgio che in Lussemburgo, come è successo a me la merce ritorna indietro perchè viene bloccata in Germania.
    Basterebbe che questi burocrati ignoranti che noi paghiamo profumatamente si mettessero d’accordo e facessero rispettare le leggi in tutta la comunità europea, facendo lavorare anche i piccoli produttori e non solo le industrie che gli servono poi sicuramente per le loro campagne elettorali.
    Sono stanco di combattere con la burocrazia e vergognoso.

  18. Ciao Filippo, un gran bell’articolo. A livello pratico io invio per espresso e salto tutto, non so perchè ma le DHl, TNT, e altre compagnie riescono a inviare il vino, almeno per piccole partite, senza tanti casini.
    O almeno spero, nel senso che la buona volontà c’è ma l’impossibile non è… possibile. Per cui mi (ci) accolliamo tutte le responsabilità e se ci sarà sanzione si pagherà, se si può, altrimenti non si paga e che il vino lo faccino i cinesi…. 🙂
    Grazie Filippo del tuo intervento in questo blog!

  19. Ciao Paolo, in realtà attenzione perché temo che i vettori che hai citato lo facciano a rischio tuo e i rischi non sono da poco, parliamo di centinaia di migliaia di euro di sanzioni potenziali e fino a 3 anni di carcere (!). Io su vinix veicolo la vendita diretta di decine di aziende e sinceramente non mi sento di rischiare, preferisco fare in modo di provare a cambiare le cose, renderle più semplici e poi una volta rese accessibili a tutti applicarle secondo legge.

    Che poi sarebbe sufficiente consentire ai produttori di assolvere quello che c’è da assolvere in italia in un passo veloce e semplice e poi spedire al privato senza nessun onere da parte sua.

  20. Anche a me piacerebbe che le cose potessero cambiare in meglio, naturalmente…
    Comunque, se ad esempio spedisco in USA, pardossalmente le cose sono più facili perchè una volta fatto il Prior Notice, che poi adesso tutte le compagnie specializzate fanno, non ci sono problemi. Il problema esiste solo nei Paesi EU dove c’è accisa, come hai ben detto. In questo caso, emettendo fattura o inserendo il corrispettivo nel registro dei corrispettivi, in Italia sono a posto; resta da vedere cosa possono fare dall’altra parte in pratica, altrimenti non si spiegherebbe come le distte di spedizione come Mail Boxes Etc., abbiano un listino vino per i Paesi EU e riescano a spedire tranquillamente. Naturalmente parlo sempre di spedizioni di 12, 24 bottiglie a privati.

  21. Non so dirti Paolo.
    Magari questi corriere hanno uffici fiscali nei vari paesi europei che svolgono questo genere di pratiche al posto del mittente, è possibile e sarebbe già un bel vantaggio (anche se non credo sia così semplice ma mi informo). Il mio problema però è che noi trattiamo qantitativi fino al bancale quindi i corrieri espressi già non vanno bene.

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