Le dimensioni delle aziende vinicole

Esiste una campagna denigratoria contro i piccoli produttori. Chi produce sotto i due milioni di bottiglie viene considerato quasi un pezzente. Oggi poi qualcuno dice anche che la media della qualità dei piccoli è bassa, anzi scarsa….

Che dire? Non dire nulla, oppure ribattere che i piccoli, sopratutto quando riesciono a fare sistema, sono economicamente più flessibili, che possono aggredire il mercato da più punti, in modo più soft certo rispetto a chi si permette di investire milioni di euro, ma con quella bella qualità delle “differenze”, che secondo me è vincente? E poi che dire sulla qualità? Certo che alcuni piccoli producono male, a volte per lo strozzinaggio di chi compra all’ingrosso, a volte per incuria, a volte per presunzione, ma molti piccoli produttori (tantisssimi!) producono una qualità di eccellenza; i grandi produttori? Magari 1/10 di qualità e 9/10 di scarsa qualità. E allora come la mettiamo? Smettiamo di dire ca**ate e cominciamo a saper apprezzare i piccoli e i grandi.

Lista Paesi Eu che riconoscono i diritti dei Piccoli Produttori di Vino

Gianni mi ha inviato un documento dell’Agenzia delle Dogane datato 7 maggio 2004 in cui si elenca i 25 Paesi che riconoscono l’esonero dei Piccoli Produttori di Vino in fatto di DAA elettronico. Questo documento è disponibile in internet sotto il sito dell’agenzia delle dogane, sotto accisa, poi “Normative sulle accise”, e poi “2004”!!!!!.

Quindi, ai miei fatti, c’è un documento di sei anni fa, che nessuna organizzazione ha pubblicizzato, e oggi 2011 avrei dovuto sapere che dal 1 Gennaio 2011 spedire vino in Finlandia non si può senza Daa elettronico… ma roba da pazzi!

Comunque chi per chiarezza è un piccolo produttore di vino legga il il documento che è qui: http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/ab3bb1004421f03da333bb4e7aaa0be0/lista_paesi_ue.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ab3bb1004421f03da333bb4e7aaa0be0

e mi riferisca se ci capisce qualcosa!

 

Esonero obblighi per i Piccoli produttori di vino

 Ecco gli ultimi sviluppi della situazione, dopo aver sollecitato il Consorzio Chianti Classico sulla questione DAA elettronico (vedi anche qui e qui e qui ).

Il Consorzio ammette che ci sono forze come gli autotrasportatori e ditte che nascono come funghi che si oppongono al risolvimento della questione, in quanto hanno tutto l’interesse a far pagare i propri servizi. Anche Paesi produttori di vino concorrenti, la Francia, impedisce che la legge italiana sia rispettata.

Tecnicamente i Piccoli Produttori italiani non sono presenti nel sistema informatico delle dogane europee e molti Paesi, sopratutto chi non ha accisa uguale a zero, non vogliono “forzare” il sistema elettronico per l’inserimento di questi Santi Piccoli Produttori Italiani. Ecco perchè è spesso impossibile sdoganare il vino in questi Paesi, a meno che non si sborsi cento, centocinquanta euro a qualcuno, autotrasportatore o ditta che si vuole, PRIMA DELLA SPEDIZIONE. Nel mio caso essendomi trovato ignaro di questo dovrei far ritornare il vino qui in Italia (Euro 250 + Iva), far emettere da una ditta specializzata un DAA elettronico (Euro 150  + Iva) e rinviare nuovamente in Finlandia. Questo giochino costerebbe in totale 900 euro + Iva (spedizione, ritorno, nuova spedizione e DAA elettronico) più le bestemme, se mi si permette.

Comunque, a seguito della segnalazione del mio caso alla Dogana di Roma del Consorzio Chianti Classico ho ricevuto una interessante risposta della Dr.ssa Lanuzza che dovrebbe permettere la soluzione del problema, ma credo proprio che una vera soluzione sia solo una volontà POLITICA per agevolare tutti i Santi Piccoli Produttori di Vino Italiani. Ecco quanto scrive la Dottoressa:

OGGETTO : Risposta sollecito Helpdesk NCTS – Esonero degli obblighi dettati in materia accise per “piccoli produttori di vino ”

Con riferimento a quanto rappresentato dalla nota in oggetto, inerente alla mancata accettazione da parte di un paese comunitario ( Finlandia ) di una partita di vino scortata da documento di accompagnamento cartaceo, si fa presente quanto segue :

Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Accise, approvato con D.Lgs 504/95, gli stabilimenti di produzione di vino con produttività annua media non superiore a 1000 ettolitri, sono dispensati, fintanto che l’accisa in Italia resterà pari a zero, dagli obblighi previsti dalla normativa relativa alla circolazione delle accise. Pertanto, diversamente dalle ditte titolari di deposito fiscale le quali, dal 1 -1- 2011, devono emettere i DAA esclusivamente in forma telematica (e- AD), nei trasferimenti intracomunitari possono spedire in regime sospensivo a soggetti abilitati, muniti di codice accisa, utilizzando il Documento Agricolo previsto dal regolamento CE 436/2009.

Con circolare, n 1412/2004 è stato pubblicato l’elenco dei 25 Paesi del’Unione Europea che riconoscono ai piccoli produttori di vino l’esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 118/98. L’elenco degli Stati che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che per le spedizioni di vino che giungono da tali paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo. ( Documento Agricolo – Allegato III del Regolamento 884/2001 ). Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale consentite ai piccoli produttori dal citato art 40 della direttiva 118/98 CEE saranno, ovviamente, accompagnati da DAA o da DAS secondo le disposizioni dettate in materia di accise.

Pertanto, per i trasferimenti intracomunitari,i piccoli produttori di vino, di cui all’art.37 del T.U. accise, possono continuare ad avvalersi del documento cartaceo

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previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE.

Ai fini del richiesto intervento,ove ancora sussista la problematica dopo le precisazioni di cui sopra,si renderebbe necessario acquisire il dettaglio del movimento non andato a buon fine.

Ulteriori problematiche dovranno, comunque, essere trasmesse per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.