Esonero obblighi per i Piccoli produttori di vino

 Ecco gli ultimi sviluppi della situazione, dopo aver sollecitato il Consorzio Chianti Classico sulla questione DAA elettronico (vedi anche qui e qui e qui ).

Il Consorzio ammette che ci sono forze come gli autotrasportatori e ditte che nascono come funghi che si oppongono al risolvimento della questione, in quanto hanno tutto l’interesse a far pagare i propri servizi. Anche Paesi produttori di vino concorrenti, la Francia, impedisce che la legge italiana sia rispettata.

Tecnicamente i Piccoli Produttori italiani non sono presenti nel sistema informatico delle dogane europee e molti Paesi, sopratutto chi non ha accisa uguale a zero, non vogliono “forzare” il sistema elettronico per l’inserimento di questi Santi Piccoli Produttori Italiani. Ecco perchè è spesso impossibile sdoganare il vino in questi Paesi, a meno che non si sborsi cento, centocinquanta euro a qualcuno, autotrasportatore o ditta che si vuole, PRIMA DELLA SPEDIZIONE. Nel mio caso essendomi trovato ignaro di questo dovrei far ritornare il vino qui in Italia (Euro 250 + Iva), far emettere da una ditta specializzata un DAA elettronico (Euro 150  + Iva) e rinviare nuovamente in Finlandia. Questo giochino costerebbe in totale 900 euro + Iva (spedizione, ritorno, nuova spedizione e DAA elettronico) più le bestemme, se mi si permette.

Comunque, a seguito della segnalazione del mio caso alla Dogana di Roma del Consorzio Chianti Classico ho ricevuto una interessante risposta della Dr.ssa Lanuzza che dovrebbe permettere la soluzione del problema, ma credo proprio che una vera soluzione sia solo una volontà POLITICA per agevolare tutti i Santi Piccoli Produttori di Vino Italiani. Ecco quanto scrive la Dottoressa:

OGGETTO : Risposta sollecito Helpdesk NCTS – Esonero degli obblighi dettati in materia accise per “piccoli produttori di vino ”

Con riferimento a quanto rappresentato dalla nota in oggetto, inerente alla mancata accettazione da parte di un paese comunitario ( Finlandia ) di una partita di vino scortata da documento di accompagnamento cartaceo, si fa presente quanto segue :

Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Accise, approvato con D.Lgs 504/95, gli stabilimenti di produzione di vino con produttività annua media non superiore a 1000 ettolitri, sono dispensati, fintanto che l’accisa in Italia resterà pari a zero, dagli obblighi previsti dalla normativa relativa alla circolazione delle accise. Pertanto, diversamente dalle ditte titolari di deposito fiscale le quali, dal 1 -1- 2011, devono emettere i DAA esclusivamente in forma telematica (e- AD), nei trasferimenti intracomunitari possono spedire in regime sospensivo a soggetti abilitati, muniti di codice accisa, utilizzando il Documento Agricolo previsto dal regolamento CE 436/2009.

Con circolare, n 1412/2004 è stato pubblicato l’elenco dei 25 Paesi del’Unione Europea che riconoscono ai piccoli produttori di vino l’esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’art 40 della direttiva 118/98. L’elenco degli Stati che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che per le spedizioni di vino che giungono da tali paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo. ( Documento Agricolo – Allegato III del Regolamento 884/2001 ). Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale consentite ai piccoli produttori dal citato art 40 della direttiva 118/98 CEE saranno, ovviamente, accompagnati da DAA o da DAS secondo le disposizioni dettate in materia di accise.

Pertanto, per i trasferimenti intracomunitari,i piccoli produttori di vino, di cui all’art.37 del T.U. accise, possono continuare ad avvalersi del documento cartaceo

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previsto dal regolamento CE 436/2009 /CE.

Ai fini del richiesto intervento,ove ancora sussista la problematica dopo le precisazioni di cui sopra,si renderebbe necessario acquisire il dettaglio del movimento non andato a buon fine.

Ulteriori problematiche dovranno, comunque, essere trasmesse per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

L’inganno italiano del DAA telematico

La conclusione è questa: i Piccoli Produttori di vino sono stati ingannati per favorire i Grandi Produttori.

Lo Stato Italiano ha dato la possibilità di continuare a emettere bolla di accompagnnamento cartacea, ma ciò non è possibile. Tutte le dogane europee, in particolar modo i Paesi che applicano accisa come Francia, Finlandia, Svezia, ecc. pretendono il DAA telematico. Per emetterlo occorre dotarsi di una serie di adempimenti particolarmente onerosi, oppure servirsi di una Ditta che, con il proprio deposito fiscale, può produrre il DAA.

Esempi come una piccola enoteca, un piccolo ristorante europeo che vuol acquistare direttamente, in azienda, non lo può più fare secondo le procedure fin qui seguite poichè occorre passare da un magazzino fiscale. Costo del”operazione Euro 150,00 (compreso le bestemmie). Oppure, un piccolo importatore che non si rivolge a un autotrasportatore con magazzino fiscale, capace di emettere il DAA, non può ricevere il vino a meno che il piccolo produttore stesso non si rivolge alla Ditta predisposta a 150 euro (compreso le bestemmie).

Dunque la possibilità che lo stato Italiano ha dato secondo le norme comunitarie (direttiva 2008/118 art. 40) e la norma italiana (D.Lgs 504/95 art. 37) è carta straccia. La CEE ha stabilito che tutte le spedizioni devono essere eseguite elettronicamente mentre l’Italia, solo l’Italia, dice di no. Ma tutti ridono. Abbiamo una spada di Damocle.

Quindi, è come dire che l’Italia si salva la faccia nei confronti dei Piccoli, ma in realtà fa il gioco dei Grandi: se ci avessero detto, OK, tutti i grandi e piccoli devono emettere DAA, ci avremmo messo l’anima in pace, e ci saremmo messi d’impegno (come è successo in Francia). Ma in questo modo già alcuni importatori rinunciano ad acquistare dai Piccoli. Chi trae vantaggio da questa situazione?

 

Le dogane europee non fanno passare il vino dei piccoli produttori

Aggiornamento del precedente Post.

Dopo molte telefonate in dogana, uffici vari, sembra proprio che i piccoli produttori di vino, che sono esentati a presentare documento amministrativo di accompagnamento (DAA) elettronico per esportare nei Paesi EU, non sono presi in considerazione. I loro vini stanno tornando indietro PERCHE’ si vuol favorire solo la grande distribuzione che può emettere il DAA Money mouth.

In Dogana italiana mi hanno suggerito di protestare….Cry

intanto il vino che ho spedito in Finlandia (150 bottiglie) pare che debba tornare indietro, ingiustamente secondo le norme, ma in pratica è così.

Come si fa a prendersela con l’EU? Yell

Spedire in EU per i piccoli produttori

L’altro ieri ho spedito centocinquanta bottiglie al mio importatore finlandese. Dopo un giorno, mi scrive allarmato che occorre compilare il DAA elettronico e che ci vuole il numero accisa e se conosco qualche produttore che ce l’ha. Cavolo! Faccio un giro di telefonate, trovo un produttore che ha dovuto rivolgersi a Mail Boxes, un altro non sapeva che fare, il ragioniere mi dice che i piccoli produttori non possono avere il numero accisa; telefono al mio amico daniele Ciampi (www.monterinaldi.it) che gentilmernte mi da il suo numero accisa. Giro il numero all’importatore, ma il giorno dopo sostiene che la Dogana finlandese vuole che io compilo il DAA. Allora mi dico: Cavolo!

Telefono a Carlotta Gori del Consorzio Chianti Classico e finalmente mi gira la legge che esonera i piccoli produttori dal DAA elettronico e che basta la bolla di accompagnamento cartacea. Sospirone di sollievo. Quando il Consorzio è efficiente, occorre dirlo!

Giro il tutto al’importatore che mi risponde: “I will send the documents to the customs but they are stupid…”

In ogni caso, se a qualche piccolo produttore capita una storia infinita, fatemi un cenno che vi giro la documentazione CEE 118.2008 di esonero!